FISCO – Quando occorre aprire la partita IVA
Regime fiscale e partita IVA per associazioni senza scopo di lucro.
Che differenza esiste tra entrate e attività istituzionali da quelle commerciali? In quale caso devo aprire la partita IVA per la mia associazione? A quale regime fiscale mi devo attenere? Quali sono gli adempimenti e le normative fiscali per le associazioni No-profit?
Prima di fondare un’associazione è bene avere in mente lo scopo e le finalità.
Infatti è proprio dal tipo di attività che intenderemo svolgere la risposta alle mille domande che ci poniamo.
Spesso alla costituzione di un’associazione si apre (forse perchè convinti da un amico o da un commercialista) la partita IVA. SBAGLIATO, almeno finchè non siamo sicuri delle attività che andremo a svolgere.
Tante associazioni che ci contattano evidenziano errori nella scelta appunto del regime fiscale attribuito.
In quale caso devo aprire la partita IVA?
Facciamo un esempio:
Se “gli amici degli amici” hanno registrato una associazione di promozione sociale e vogliono aprire un circolo dove, oltre alle varie attività sociali, vi sia la possibilità di cenare o bere insieme ad altri soci (attività complementare) non per forza hanno bisogno della partita IVA.
La somministrazione di alimenti e bevande però rientra nelle attività commerciale di una associazione… come fare senza partita IVA?
Semplice, tramite affiliazione ad un ente riconosciuto la somministrazione non si configura più come attività commerciale ma defiscalizzata (istituzionale) pertanto, in base art.148, comma 5, TUIR, non tassabile in virtù della legge 383/2000.
A tal fine, come cita l’art. 148, terzo comma del TUIR, non vengono considerate entrate commerciali per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti e quindi associati.
A questo punto è importante fare una distinzione.
- Attività istituzionali: sono destinate ai soli soci nella realizzazione e promozione dello scopo sociale.
- Entrate decommercializzate: destinate sempre ai soli soci e parificate per regime fiscale a quelle istituzionali.
- Attività commerciali: sono destinate anche a non soci attraverso attività rivolte all’esterno.
Ovviamente questo discorso vale per tutte le associazioni: culturali, musicali, artistiche, enogastrononiche, di promozione sociale, olistiche, di turismo sociale, sportive e di volontariato.
Tuttavia le associazioni di promozione sociale e di volontariato godono di particolari agevolazioni e benefici fiscali.
Esenzione iva associazioni senza scopo di lucro
Attività entrate e corrispettivi istituzionali
Vediamo le principali entrate istituzionali per cui non è necessaria l’apertura della parita IVA.
- Quote sociali e rinnovo tessere (art. 148, comma 1).
- Contributo per corsi o attività rivolte ai soli soci.
Corrispettivi ed entrate decommercializzate
Si tratta di entrate e corrispettivi che sono stati parificati a quelli istituzionali anche se di natura commerciale e pertanto non danno luogo a imponibile (esenzione) IRES o IVA.
Vediamo i casi relativi alla de-commercializzazione o de-fiscalizzazione per associazioni.
- Contributo somministrazione di alimenti e bevande (solo per le associazioni di promozione sociale affiliate ad ente riconosciuto dal ministero) rivolte ai soli soci e presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale (art.148, comma 5, TUIR).
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (solo per le associazioni di promozione sociale affiliate ad ente riconosciuto dal ministero) a patto che le attivita’ siano strettamente complementari e occasionali, a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e che siano rivolte esclusivamente ai propri associati (art.148, comma 5, TUIR).
- Vendita di proprie pubblicazioni a soci e non soci, l’importante e che la distribuzione e la vendita sia destinata prevalentemente agli associati(art.148, comma 3, TUIR).
- Erogazioni liberali versate da soci e non soci (art. 149, comma 2, lettera c, TUIR).
- Incasso derivato da raccolte pubbliche di fondi (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
Tutte le entrate di natura istituzionale non sono soggette a IRES o IVA.
Nel caso di attività commerciali svolte in maniera occasionale, massimo 2 eventi ogni anno e per l’importo complessivo annuo massimo di 51.645,69 euro, non è necessario aprire la partita iva.
In questo caso, si ricorda però, che nonostante i proventi non sono soggetti ad iva e non vi è l’obbligo di emettere fatture ma semplicemente una nota di debito, se abbiamo un utile darào luogo a imponibile IRES.
Dichiarazione e versamento iva per associazioni
Attività entrate e corrispettivi commerciali
Andiamo quindi ad analizzare, in una associazione, quali sono le entrate commerciali e quindi necessitano di apertura partita IVA in modo tale da poter emettere fattura e procedere al versamento delle imposte.
- Prestazioni di servizi a non soci
- Gestione di fiere, di esposizioni, di spacci aziendali e di mense a carattere commerciale.
- Somministrazione di alimenti e bevande(anche se svolta a favore dei propri soci ma senza affiliazione ad APS riconosciuta, le entrate derivate dalla somministrazione sono intese di natura commerciale).
- Somministrazione di pasti.
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (anche se svolta a favore dei propri soci ma senza affiliazione ad APS riconosciuta, le entrate derivate da viaggi e soggiorni turistici sono intesi di natura commerciale)
- Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita.
- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, di deposito, di servizi portuali ed aeroportuali.
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni.
- Pubblicità commerciale (art.148, comma 4, TUIR).
Le entrate di natura commerciale sono soggette a IRES e IVA.
Per svolgere attività commerciali bisogna quindi aprire la parita IVA e iscriversi al REA (Repertorio Economico Amministrativo)
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